In realtà già da tempo, da quando si è iniziata a percepire una certa “distanza” - alcuni la definiscono “scollamento” - tra la società civile e la politica, si è posta sempre più pressante la attuazione, e quindi operatività di uno o più soggetti che svolgessero il compito del difensore civico.
Per definizione, infatti, questa figura è stata concepita – ma mai attuata – a tutela del cittadino.
Tale “soggetto” avrebbe il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio.
Storicamente nato in Svezia (nazione da sempre attenta e rispettosa dei diritti) ed è detto ombudsman, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito ivi nel 1809 e letteralmente significa «uomo che funge da tramite».
Purtroppo, però, all'interno della dottrina giuridica l'istituto dell’ombudsman e la sua evoluzione sono ancora fonte di discussione.
Vi è da dire che nel corso del XX secolo la figura dell’ombudsman ebbe un notevole successo e si diffuse nel mondo all'interno dei diversi ordinamenti statali, pur prendendo nomi differenti e avendo qualche caratteristica funzionale differente.
Per intenderci, si può dire che quello svedese sia stato il modello base su cui poi altri Stati hanno configurato quelle che l'ONU definisce Istituzioni di tutela dei diritti umani. Per quanto concerne il contesto europeo, anche il Consiglio d'Europa in questi anni si è espresso più volte sull'opportunità di istituire un ombudsman nazionale per gli Stati Europei. Tanto che con diverse Risoluzioni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha raccomandato l'istituzione e il rafforzamento della funzione e del ruolo autonomo e indipendente dell'Ombudsman, istituito al 2010 in 160 Paesi.
Sin quando, l'Unione europea ha istituito, con il Trattato Europeo siglato nel 1992 a Maastricht, l'importante Istituto del Mediatore Europeo, per tutelare il diritto dei cittadini a una buona amministrazione e garantire il rispetto dei diritti umani e fondamentali delle persone.
Detto questo, è comunque utile sottolineare come il difensore civico sia diffuso (circa novanta Paesi) e, pur presentando caratteristiche marginalmente differenti, si configuri sostanzialmente sempre con le medesime finalità di garanzia e si prefigga sempre il compito di creare il "ponte" tra cittadino e la pubblica amministrazione.
Siamo chiaramente di fronte alla tipica impostazione democratico-costituzionale, dove si cercano sempre sistemi di pesi e contrappesi al fine di assicurare una tutela adeguata. Di qui l'esigenza di modificare radicalmente il rapporto tra P.A. e cittadino, ponendo l'accento sul dialogo e l'interrelazione piuttosto che sul rapporto d'autorità.
Ciò sia per evitare che i pubblici uffici abusino del potere loro conferito, sia per evitare che aumenti il distacco tra cittadino e istituzioni e manchi uno dei principi fondamentali dello stato di diritto, ossia il senso civico diffuso nel rispetto delle regole e della convivenza pacifica. Il fine è quello di riattivare i meccanismi di partecipazione attiva, sia sociale sia politica, al fine di contribuire alla diffusione del diritto nella sua forma educativa, capace tra l'altro di fornire le basi per l'integrazione culturale in un mondo multietnico e globalizzato.
La recente disciplina normativa in tema di bilancio ha abolito la figura del difensore civico comunale. Permane il difensore civico regionale, che svolge - in convenzione - quella dei difensori civici comunali, appunto soppressi dalla finanziaria (2010).
L'ANDCI (Associazione Nazionale dei Difensori Civici), membro di Civicrazia, è impegnata dal 2002 - anno di fondazione - per una maggiore collaborazione tra i difensori civici e per massimizzare il potere d'intervento dell'Ombudsman.
Il Coordinamento rappresenta la struttura istituzionale della Difesa civica italiana, collegata alla rete europea dei Difensori Civici, in connessione con il Mediatore Europeo.
In ambito bancario, si parla, invece, soprattutto di ombudsman. Di esso si è occupato anche il codice del consumo del 2005, che ne ha "istituzionalizzato" la figura al fine di velocizzare i tempi di risoluzione delle controversie fra banche e clienti.
In ambito Regionale, però, il Difensore civico (regionale) è un organo amministrativo, riconosciuto, non politico quindi, che ha il compito di garantire i cittadini da possibili abusi delle amministrazioni regionali.
Mentre tale Organo in altre Regioni ha acquistato progressivamente prerogative in ambito antidiscriminatorio e a tutela del diritto alla salute, in specie delle persone più deboli e in condizione di fragilità. Resta il problema della piena attuazione di direttive e prescrizioni delle Nazioni Unite e dell'Unione europea che prevedono il potenziamento delle funzioni e la tendenziale unificazione capillare e territoriale della Istituzione, quale garante dei diritti umani e fondamentali in confronto dialettico con le pubbliche Istituzioni e nazionali e internazionali.
In Puglia, siamo in una fase ancor più arretrata. Nonostante la legge regionale del 2004 prevede l’istituzione dell’ufficio della difesa civica, composto da 5 membri, questo Organismo non mai diventato realtà, nel senso che non è stato mai posto in condizione di operatività. Nel 2019 vi è stato un Consigliere Regionale che ha presentato una proposta di modifica che porti i componenti da 5 a 1, con notevoli risparmi sui costi previsti per l’ufficio. Ma la proposta è stata bocciata in Commissione, nonostante il parere favorevole della presidenza del Consiglio.
Sostanzialmente si sostiene che i pugliesi non potranno rivolgersi a questa figura di garanzia e di controllo nella pubblica amministrazione.
Il quesito che ci si pone è : la politica non avverte l'esigenza di questa figura a tutela del cittadino, ovvero la politica crede di poter sempre essere il tramite nella risoluzione delle problematiche ?
Il confronto sul tema è aperto a tutti coloro che vorranno fornire il loro contributo per capire ..
(in foto : opera di Gabriele Garbolino Ru' - teste al cassero)
